Il proprietario di oggetti d'artecui non sia stato notificato l'importante interesse artistico, può validamente venderli, senza l'obbligo di farne previamente denunzia al Ministero della istruzione pubblica. La denunzia della scoperta di oggetti di scavo o di resti monumentali può farsi anche verbalmente dallo scopritore al locale ispettore onorario dei monumenti e scavi, cui incombe l'obbligo di riferirne alle competenti autorità
Unione tip.-edit. torinese1913-01-01